+Articolo 40 Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi
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Articolo 40 Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 40 1.

Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a) 

rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III A;

b) 

rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi inclusi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, se non già elencati nell’allegato III, III A o III B.

c) 

rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIA i IIIB, oppure nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

d) 

rifiuti non pericolosi classificati alle voci AB130, AC250, AC260 o AC270.

Articolo 40 2.
Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti o miscele di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell’elenco dei paesi definito a norma dell’articolo 41 per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificati in detto elenco.

Tale esportazione può avere luogo solo a condizione che i rifiuti siano:

a) 

destinati a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione nazionale del paese interessato a effettuare operazioni di recupero per tali rifiuti;

b) 

non destinati ad operazioni intermedie, a meno che tutte le successive operazioni di recupero non intermedie o intermedie abbiano luogo nello stesso paese di destinazione o in altri paesi per i quali i relativi rifiuti figurano nell’elenco di cui all’articolo 41.

Articolo 40 3.

Le esportazioni autorizzate a norma del paragrafo 2:

a) 

sono soggette, per i rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea diversi dai rifiuti classificati alla voce B3011, agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all’articolo 42, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

b) 

per i rifiuti classificati alla voce B3011, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c) 

per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Articolo 40 4.
In caso di esportazione a norma del paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

Qualora tali esportazioni siano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9 siano trasmesse tramite un sistema di cui all’articolo 27, a meno che l’impianto non sia collegato a un sistema di cui all’articolo 27.

Se tali esportazioni sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, le procedure di cui all’articolo 38 si applicano con gli adattamenti seguenti:

a) 

l’articolo 4, paragrafi 5, e l’articolo 14, non si applicano;

b) 

una volta che è entrata in vigore la rimozione, dall’elenco di cui all’articolo 41, di un paese o di determinati rifiuti o miscele di rifiuti, l’autorità competente di spedizione revoca la sua autorizzazione scritta per qualsiasi notifica relativa a tale paese o a tali rifiuti o miscele di rifiuti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito