+Articolo 40 4.

Articolo 40 4.

In caso di esportazione a norma del paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

Qualora tali esportazioni siano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9 siano trasmesse tramite un sistema di cui all’articolo 27, a meno che l’impianto non sia collegato a un sistema di cui all’articolo 27.

Se tali esportazioni sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, le procedure di cui all’articolo 38 si applicano con gli adattamenti seguenti:

a) 

l’articolo 4, paragrafi 5, e l’articolo 14, non si applicano;

b) 

una volta che è entrata in vigore la rimozione, dall’elenco di cui all’articolo 41, di un paese o di determinati rifiuti o miscele di rifiuti, l’autorità competente di spedizione revoca la sua autorizzazione scritta per qualsiasi notifica relativa a tale paese o a tali rifiuti o miscele di rifiuti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito