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+Articolo 40 3. |
Articolo 40 3.Le esportazioni autorizzate a norma del paragrafo 2:
a)
sono soggette, per i rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea diversi dai rifiuti classificati alla voce B3011, agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all’articolo 42, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
b)
per i rifiuti classificati alla voce B3011, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
c)
per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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