+Articolo 42 5.
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Articolo 42 5.
In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, i paesi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41 forniscono senza ritardo un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova. Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell’elenco di cui al articolo 41 forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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