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+Articolo 44 2. |
Articolo 44 2.Si applicano gli adattamenti seguenti:
a)
il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11;
b)
le miscele di rifiuti di cui all’allegato III A destinate a operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione successiva intermedia o successiva non intermedia di recupero o smaltimento non intermedia avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;
c)
i rifiuti classificati alla voce B3011 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
d)
i rifiuti elencati nell’allegato III B e le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
e)
le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;
f)
l’esportazione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata, tranne che verso la Svizzera;
g)
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di destinazione esterna all’Unione;
h)
l’autorizzazione alla spedizione di determinati rifiuti a norma dell’articolo 9 è revocata dall’autorità competente di spedizione qualora sia entrato in vigore un atto delegato a norma dell’articolo 45, paragrafo 6, che vieta l’esportazione di tali rifiuti verso il paese interessato;
i)
l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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