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+Articolo 45 2. |
Articolo 45 2.Nei casi in cui:
a)
non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che un paese a cui si applica la decisione OCSE ha la capacità di recuperare determinati rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59, anche a causa dell’esportazione di tali rifiuti dall’Unione nel paese interessato, oppure
b)
qualora sia dimostrato che il paese interessato non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 59 per tali rifiuti, oppure
c)
vi sono prove dell’esistenza di gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a causa dell’esportazione di rifiuti dall’Unione, la Commissione impone alle autorità competenti del paese interessato di fornire, entro 60 giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti, sull’effetto dell’esportazione dei rifiuti dall’Unione sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese e sulla capacità del paese di gestirli in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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