Articolo 45 6.
Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’articolo 59, o che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento vietando l’esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese. La Commissione revoca un divieto solo se dispone di prove sufficienti attestanti che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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