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+Articolo 46 5. |
Articolo 46 5.Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti, prima di esportare rifiuti, assicura che l’impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 3 che sia stato condotto non oltre due anni prima dell’esportazione verso l’impianto e che dimostri la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Al fine di adempiere a tale obbligo, il notificatore o la persona che organizza la spedizione attua una delle opzioni seguenti:
a)
commissiona un audit a norma del presente articolo;
b)
acquisisce la relazione di un audit commissionato, a norma del presente articolo, da un altro notificatore o da un’altra persona che organizza la spedizione e messo a disposizione a norma del paragrafo 6, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B; oppure
c)
acquisisce la relazione di un audit commissionato a norma del presente articolo dall’impianto stesso, notificato al registro di cui al paragrafo 8 conformemente al paragrafo 7, secondo comma, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione commissiona inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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