+Articolo 46 11.

Articolo 46 11.

Se un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, a norma dell’articolo 59 e conformemente ai criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza una spedizione che intende esportare rifiuti verso quel paese terzo sono esonerati dagli obblighi previsti ai paragrafi da 3 a 7 e al paragrafo 9.

Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che esporta rifiuti dall’Unione verso un impianto situato in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale effettua senza indugio un audit ad hoc nel caso in cui riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. In tal caso, il notificatore o la persona che organizza la spedizione notifica alle autorità competenti di spedizione tali informazioni attendibili, nonché la sua intenzione di effettuare un audit ad hoc.

Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito