+Articolo 50 4.
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Articolo 50 4.
I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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