+Articolo 50 Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento
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Articolo 50 Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 50 1.

Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:

a) 

paesi che sono parti della convenzione di Basilea;

b) 

altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

c) 

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d) 

altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera b) o c), o se l’autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire.

Articolo 50 2.
In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese:

a) 

sono compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

b) 

garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e ad altro diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1;

c) 

garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa; e

d) 

sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione.

Articolo 50 3.
Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’articolo 51.
Articolo 50 4.
I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito