+Articolo 51 4.

Articolo 51 4.

La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;

b) 

è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all’articolo 6;

c) 

è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7; e

d) 

è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all’articolo 59.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito