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+Articolo 51 4. |
Articolo 51 4.La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;
b)
è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all’articolo 6;
c)
è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7; e
d)
è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all’articolo 59. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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