+REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 2 Ambito di applicazione
---------+Articolo 2 1.
---------+Articolo 2 2.
---------+Articolo 2 3.
---------+Articolo 2 4.
---------+Articolo 2 5.
------+Articolo 3 Definizioni
---+TITOLO II SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELL’UNIONE CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
------+Articolo 4 Quadro procedurale generale
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
---------+Articolo 4 4.
---------+Articolo 4 5.
------+CAPO 1 Notifica e autorizzazione scritte preventive
---------+Articolo 5 Notifica
------------+Articolo 5 1.
------------+Articolo 5 2.
------------+Articolo 5 3.
------------+Articolo 5 4.
------------+Articolo 5 5.
------------+Articolo 5 6.
------------+Articolo 5 7.
------------+Articolo 5 8.
------------+Articolo 5 9.
------------+Articolo 5 10.
------------+Articolo 5 11.
---------+Articolo 6 Contratto
------------+Articolo 6 1.
------------+Articolo 6 2.
------------+Articolo 6 3.
------------+Articolo 6 4.
------------+Articolo 6 5.
---------+Articolo 7 Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente
------------+Articolo 7 1.
------------+Articolo 7 2.
------------+Articolo 7 3.
------------+Articolo 7 4.
------------+Articolo 7 5.
------------+Articolo 7 6.
------------+Articolo 7 7.
------------+Articolo 7 8.
------------+Articolo 7 9.
------------+Articolo 7 10.
---------+Articolo 8 Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate
------------+Articolo 8 1.
------------+Articolo 8 2.
------------+Articolo 8 3.
------------+Articolo 8 4.
------------+Articolo 8 5.
------------+Articolo 8 6.
------------+Articolo 8 7.
------------+Articolo 8 8.
------------+Articolo 8 9.
------------+Articolo 8 10.
------------+Articolo 8 11.
------------+Articolo 8 12.
------------+Articolo 8 13.
---------+Articolo 9 Autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento
------------+Articolo 9 1.
------------+Articolo 9 2.
------------+Articolo 9 3.
------------+Articolo 9 4.
------------+Articolo 9 5.
------------+Articolo 9 6.
------------+Articolo 9 7.
------------+Articolo 9 8.
------------+Articolo 9 9.
---------+Articolo 10 Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione
------------+Articolo 10 1.
------------+Articolo 10 2.
------------+Articolo 10 3.
------------+Articolo 10 4.
------------+Articolo 10 5.
---------+Articolo 11 Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
------------+Articolo 11 1.
------------+Articolo 11 2.
------------+Articolo 11 3.
------------+Articolo 11 4.
------------+Articolo 11 5.
---------+Articolo 12 Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
------------+Articolo 12 1.
------------+Articolo 12 2.
------------+Articolo 12 3.
------------+Articolo 12 4.
------------+Articolo 12 5.
------------+Articolo 12 6.
------------+Articolo 12 7.
---------+Articolo 13 Notifica generale
------------+Articolo 13 1.
------------+Articolo 13 2.
------------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 14 Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
------------+Articolo 14 1.
------------+Articolo 14 2.
------------+Articolo 14 3.
------------+Articolo 14 4.
------------+Articolo 14 5.
------------+Articolo 14 6.
------------+Articolo 14 7.
------------+Articolo 14 8.
------------+Articolo 14 9.
------------+Articolo 14 10.
------------+Articolo 14 11.
------------+Articolo 14 12.
------------+Articolo 14 13.
------------+Articolo 14 14.
------------+Articolo 14 15.
------------+Articolo 14 16.
---------+Articolo 15 Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
------------+Articolo 15 1.
------------+Articolo 15 2.
------------+Articolo 15 3.
------------+Articolo 15 4.
------------+Articolo 15 5.
------------+Articolo 15 6.
------------+Articolo 15 7.
------------+Articolo 15 8.
---------+Articolo 16 Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione
------------+Articolo 16 1.
------------+Articolo 16 2.
------------+Articolo 16 3.
------------+Articolo 16 4.
------------+Articolo 16 5.
------------+Articolo 16 6.
------------+Articolo 16 7.
---------+Articolo 17 Modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione
------------+Articolo 17 1.
------------+Articolo 17 2.
------------+Articolo 17 3.
------+CAPO 2 Obblighi generali di informazione
---------+Articolo 18 Obblighi generali di informazione
------------+Articolo 18 1.
------------+Articolo 18 2.
------------+Articolo 18 3.
------------+Articolo 18 4.
------------+Articolo 18 5.
------------+Articolo 18 6.
------------+Articolo 18 7.
------------+Articolo 18 8.
------------+Articolo 18 9.
------------+Articolo 18 10.
------------+Articolo 18 11.
------------+Articolo 18 12.
------------+Articolo 18 13.
------------+Articolo 18 14.
------------+Articolo 18 15.
------+CAPO 3 Miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni
---------+Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
---------+Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
------------+Articolo 20 1.
------------+Articolo 20 2.
------------+Articolo 20 3.
---------+Articolo 21 Pubblicazione di informazioni di spedizioni
------+CAPO 4 Procedure e obblighi relativi alla ripresa
---------+Articolo 22 Ripresa in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata come previsto
------------+Articolo 22 1.
------------+Articolo 22 2.
------------+Articolo 22 3.
------------+Articolo 22 4.
------------+Articolo 22 5.
------------+Articolo 22 6.
------------+Articolo 22 7.
------------+Articolo 22 8.
------------+Articolo 22 9.
------------+Articolo 22 10.
------------+Articolo 22 11.
------------+Articolo 22 12.
---------+Articolo 23 Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto
------------+Articolo 23 1.
------------+Articolo 23 2.
------------+Articolo 23 3.
------------+Articolo 23 4.
------------+Articolo 23 5.
------------+Articolo 23 6.
------------+Articolo 23 7.
---------+Articolo 24 Spese di ripresa quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
------------+Articolo 24 1.
------------+Articolo 24 2.
------------+Articolo 24 3.
------------+Articolo 24 4.
---------+Articolo 25 Ripresa in caso di spedizione illegale
------------+Articolo 25 1.
------------+Articolo 25 2.
------------+Articolo 25 3.
------------+Articolo 25 4.
------------+Articolo 25 5.
------------+Articolo 25 6.
------------+Articolo 25 7.
------------+Articolo 25 8.
------------+Articolo 25 9.
------------+Articolo 25 10.
------------+Articolo 25 11.
------------+Articolo 25 12.
------------+Articolo 25 13.
------------+Articolo 25 14.
------------+Articolo 25 15.
---------+Articolo 26 Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale
------------+Articolo 26 1.
------------+Articolo 26 2.
------------+Articolo 26 3.
------------+Articolo 26 4.
------------+Articolo 26 5.
------------+Articolo 26 6.
------+CAPO 5 Disposizioni generali
---------+Articolo 27 Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica
------------+Articolo 27 1.
------------+Articolo 27 2.
------------+Articolo 27 3.
------------+Articolo 27 4.
------------+Articolo 27 5.
------------+Articolo 27 6.
---------+Articolo 28 Lingua
------------+Articolo 28 1.
------------+Articolo 28 2.
------------+Articolo 28 3.
---------+Articolo 29 Questioni relative alla classificazione
------------+Articolo 29 1.
------------+Articolo 29 2.
------------+Articolo 29 3.
------------+Articolo 29 4.
------------+Articolo 29 5.
------------+Articolo 29 6.
------------+Articolo 29 7.
---------+Articolo 30 Spese amministrative
---------+Articolo 31 Accordi per le zone di confine
------------+Articolo 31 1.
------------+Articolo 31 2.
------------+Articolo 31 3.
------------+Articolo 31 4.
---------+Articolo 32 Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte
---------+Articolo 33 Spedizioni dalle Isole Fær Øer alla Danimarca
------+CAPO 6 Spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi
---------+Articolo 34 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
---------+Articolo 35 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
------------+Articolo 35 1.
------------+Articolo 35 2.
---+TITOLO III TRASPORTO DI RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
------+Articolo 36 Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---+TITOLO IV ESPORTAZIONI DALL’UNIONE VERSO PAESI TERZI
------+CAPO 1 Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
---------+Articolo 37 Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
------------+Articolo 37 1.
------------+Articolo 37 2.
------------+Articolo 37 3.
------------+Articolo 37 4.
---------+Articolo 38 Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA
------------+Articolo 38 1.
------------+Articolo 38 2.
------------+Articolo 38 3.
------------+Articolo 38 4.
------------+Articolo 38 5.
------------+Articolo 38 6.
------+CAPO 2 Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
---------+Sezione 1 Esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
------------+Articolo 39 Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti
---------------+Articolo 39 1.
---------------+Articolo 39 2.
---------------+Articolo 39 3.
---------------+Articolo 39 4.
---------------+Articolo 39 5.
---------+Sezione 2 Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
------------+Articolo 40 Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi
---------------+Articolo 40 1.
---------------+Articolo 40 2.
---------------+Articolo 40 3.
---------------+Articolo 40 4.
------------+Articolo 41 Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero
---------------+Articolo 41 1.
---------------+Articolo 41 2.
---------------+Articolo 41 3.
---------------+Articolo 41 4.
---------------+Articolo 41 5.
---------------+Articolo 41 6.
---------------+Articolo 41 7.
---------------+Articolo 41 8.
------------+Articolo 42 Obblighi per l’inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
---------------+Articolo 42 1.
---------------+Articolo 42 2.
---------------+Articolo 42 3.
---------------+Articolo 42 4.
---------------+Articolo 42 5.
------------+Articolo 43 Valutazione della richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
---------------+Articolo 43 1.
---------------+Articolo 43 2.
---------------+Articolo 43 3.
---------------+Articolo 43 4.
---------+Sezione 3 Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE
------------+Articolo 44 Regime generale per le esportazioni di rifiuti
---------------+Articolo 44 1.
---------------+Articolo 44 2.
---------------+Articolo 44 3.
---------------+Articolo 44 4.
---------------+Articolo 44 5.
---------------+Articolo 44 6.
---------------+Articolo 44 7.
---------------+Articolo 44 8.
------------+Articolo 45 Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia
---------------+Articolo 45 1.
---------------+Articolo 45 2.
---------------+Articolo 45 3.
---------------+Articolo 45 4.
---------------+Articolo 45 5.
---------------+Articolo 45 6.
------+CAPO 3 Obblighi supplementari
---------+Articolo 46 Obblighi degli esportatori
------------+Articolo 46 1.
------------+Articolo 46 2.
------------+Articolo 46 3.
------------+Articolo 46 4.
------------+Articolo 46 5.
------------+Articolo 46 6.
------------+Articolo 46 7.
------------+Articolo 46 8.
------------+Articolo 46 9.
------------+Articolo 46 10.
------------+Articolo 46 11.
------------+Articolo 46 12.
------------+Articolo 46 13.
---------+Articolo 47 Obblighi degli Stati membri di esportazione
------------+Articolo 47 1.
------------+Articolo 47 2.
------+CAPO 4 Disposizioni generali
---------+Articolo 48 Esportazioni verso l’Antartico
---------+Articolo 49 Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare
------------+Articolo 49 1.
------------+Articolo 49 2.
------------+Articolo 49 3.
---+TITOLO V IMPORTAZIONI NELL’UNIONE DA PAESI TERZI
------+CAPO 1 Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
---------+Articolo 50 Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento
------------+Articolo 50 1.
------------+Articolo 50 2.
------------+Articolo 50 3.
------------+Articolo 50 4.
---------+Articolo 51 Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
------------+Articolo 51 1.
------------+Articolo 51 2.
------------+Articolo 51 3.
------------+Articolo 51 4.
------------+Articolo 51 5.
------------+Articolo 51 6.
------------+Articolo 51 7.
------+CAPO 2 Importazioni di rifiuti destinati al recupero
---------+Articolo 52 Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero
------------+Articolo 52 1.
------------+Articolo 52 2.
------------+Articolo 52 3.
---------+Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
------------+Articolo 53 1.
------------+Articolo 53 2.
------------+Articolo 53 3.
------------+Articolo 53 4.
------------+Articolo 53 5.
---------+Articolo 54 Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE
------+CAPO 3 Obblighi supplementari
---------+Articolo 55 Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione
------------+Articolo 55 1.
------------+Articolo 55 2.
------+CAPO 4 Importazioni da paesi o territori d’oltremare
---------+Articolo 56 Importazioni da paesi o territori d’oltremare
------------+Articolo 56 1.
------------+Articolo 56 2.
---+TITOLO VI TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI
------+Articolo 57 Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento
------+Articolo 58 Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero
---------+Articolo 58 1.
---------+Articolo 58 2.
---------+Articolo 58 3.
---+TITOLO VII GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA E GARANZIA DELL’OSSERVANZA DELLE NORME
------+CAPO 1 Gestione ecologicamente corretta
---------+Articolo 59 Gestione ecologicamente corretta
------------+Articolo 59 1.
------------+Articolo 59 2.
------+CAPO 2 Garanzia dell’osservanza delle norme
---------+Sezione 1 Ispezioni degli Stati membri e sanzioni
------------+Articolo 60 Ispezioni
---------------+Articolo 60 1.
---------------+Articolo 60 2.
------------+Articolo 61 Documenti e prove
---------------+Articolo 61 1.
---------------+Articolo 61 2.
---------------+Articolo 61 3.
---------------+Articolo 61 4.
---------------+Articolo 61 5.
---------------+Articolo 61 6.
---------------+Articolo 61 7.
------------+Articolo 62 Piani di ispezione
---------------+Articolo 62 1.
---------------+Articolo 62 2.
---------------+Articolo 62 3.
---------------+Articolo 62 4.
---------------+Articolo 62 5.
------------+Articolo 63 Sanzioni
---------------+Articolo 63 1.
---------------+Articolo 63 2.
---------------+Articolo 63 3.
---------------+Articolo 63 4.
---------+Sezione 2 Cooperazione per garantire l’osservanza del regolamento
------------+Articolo 64 Cooperazione a livello nazionale per garantire l’osservanza del regolamento
------------+Articolo 65 Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento
---------------+Articolo 65 1.
---------------+Articolo 65 2.
---------------+Articolo 65 3.
------------+Articolo 66 Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti
---------------+Articolo 66 1.
---------------+Articolo 66 2.
---------------+Articolo 66 3.
---------------+Articolo 66 4.
---------------+Articolo 66 5.
---------+Sezione 3 Azioni intraprese dalla Commissione
------------+Articolo 67 Disposizioni generali
---------------+Articolo 67 1.
---------------+Articolo 67 2.
---------------+Articolo 67 3.
---------------+Articolo 67 4.
---------------+Articolo 67 5.
------------+Articolo 68 Ispezioni a cura della Commissione
---------------+Articolo 68 1.
---------------+Articolo 68 2.
---------------+Articolo 68 3.
---------------+Articolo 68 4.
---------------+Articolo 68 5.
---------------+Articolo 68 6.
---------------+Articolo 68 7.
---------------+Articolo 68 8.
---------------+Articolo 68 9.
------------+Articolo 69 Richieste di informazioni
---------------+Articolo 69 1.
---------------+Articolo 69 2.
---------------+Articolo 69 3.
---------------+Articolo 69 4.
---------------+Articolo 69 5.
------------+Articolo 70 Garanzie procedurali
---------------+Articolo 70 1.
---------------+Articolo 70 2.
---------------+Articolo 70 3.
------------+Articolo 71 Assistenza reciproca
---+TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 72 Formato delle comunicazioni
------+Articolo 73 Rendicontazione
---------+Articolo 73 1.
---------+Articolo 73 2.
---------+Articolo 73 3.
---------+Articolo 73 4.
---------+Articolo 73 5.
------+Articolo 74 Cooperazione internazionale
------+Articolo 75 Designazione delle autorità competenti
------+Articolo 76 Designazione dei corrispondenti
------+Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
------+Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni
---------+Articolo 78 1.
---------+Articolo 78 2.
---------+Articolo 78 3.
---------+Articolo 78 4.
---------+Articolo 78 5.
------+Articolo 79 Modifiche degli allegati da I a X e XII
---------+Articolo 79 1.
---------+Articolo 79 2.
---------+Articolo 79 3.
---------+Articolo 79 4.
---------+Articolo 79 5.
---------+Articolo 79 6.
---------+Articolo 79 7.
---------+Articolo 79 8.
------+Articolo 80 Esercizio della delega
---------+Articolo 80 1.
---------+Articolo 80 2.
---------+Articolo 80 3.
---------+Articolo 80 4.
---------+Articolo 80 5.
---------+Articolo 80 6.
------+Articolo 81 Procedura di comitato
---------+Articolo 81 1.
---------+Articolo 81 2.
------+Articolo 82 Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013
------+Articolo 83 Modifica del regolamento (UE) 2020/1056
------+Articolo 84 Riesame
------+Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie
---------+Articolo 85 1.
---------+Articolo 85 2.
---------+Articolo 85 3.
---------+Articolo 85 4.
---------+Articolo 85 5.
---------+Articolo 85 6.
---------+Articolo 85 7.
---------+Articolo 85 8.
------+Articolo 86 Entrata in vigore e applicazione
---------+Articolo 86 1.
---------+Articolo 86 2.
---------+Articolo 86 3.
---+ALLEGATO I A
---+ALLEGATO I B
---+ALLEGATO I C ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
---+ALLEGATO II INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA
---+ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
---+ALLEGATO III A MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)
---+ALLEGATO III B RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
---+ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (24) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
---+ALLEGATO V ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL’ARTICOLO 39
---+ALLEGATO VI MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
---+ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5
---+ALLEGATO VIII
---+ALLEGATO IX RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1
---+ALLEGATO X REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46
---+ALLEGATO XI
---+ALLEGATO XII
---+ALLEGATO XIII Tavola di concordanza
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English -
European Union -
Environment -
REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 aprile 2024
relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
TITOLO II SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELL’UNIONE CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
|
TITOLO II SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELL’UNIONE CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
|
|
TITOLO III TRASPORTO DI RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
|
TITOLO III TRASPORTO DI RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
|
|
TITOLO IV ESPORTAZIONI DALL’UNIONE VERSO PAESI TERZI
|
TITOLO IV ESPORTAZIONI DALL’UNIONE VERSO PAESI TERZI
|
|
TITOLO V IMPORTAZIONI NELL’UNIONE DA PAESI TERZI
|
TITOLO V IMPORTAZIONI NELL’UNIONE DA PAESI TERZI
|
|
TITOLO VI TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI
|
TITOLO VI TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI
|
|
TITOLO VII GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA E GARANZIA DELL’OSSERVANZA DELLE NORME
|
TITOLO VII GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA E GARANZIA DELL’OSSERVANZA DELLE NORME
|
|
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
|
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
|
|
ALLEGATO I A
|
|
|
ALLEGATO I B
|
|
|
ALLEGATO I C ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
|
ALLEGATO I C
ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
Dal 21 maggio 2026, i documenti e le informazioni devono essere trasmessi per via elettronica ai sensi dell’articolo 27, come previsto dalle disposizioni pertinenti del presente regolamento.
Nei casi di spedizioni che coinvolgono paesi terzi (conformemente ai titoli IV, V e VI), per i quali possono essere utilizzati documenti cartacei, le procedure cartacee rimangono valide nella misura in cui non è possibile accedere ai sistemi di cui all’articolo 27.
L’allegato I C del Regolamento (CE) n. 1013/2006 può essere consultato a titolo di orientamento generale sulla compilazione dei documenti di notifica e di movimento, in particolare per la compilazione dei documenti in formato cartaceo, se ancora pertinenti.
|
|
ALLEGATO II INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA
|
ALLEGATO II
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA
Parte 1: informazioni da fornire all’atto della trasmissione del documento di notifica
1.
Numero di serie, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.
Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l’autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l’autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.
2.
Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3.
Se il notificatore non è il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto del(dei) produttore(i) iniziale di rifiuti o del(dei) nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore(i) o del detentore dei rifiuti.
4.
Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona da contattare del(dei) commerciante(i) o intermediario(i), qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell’articolo 3, punto 6.
5.
Indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, nome della persona responsabile di tale luogo e, se diversa dalle persone di cui ai punti da 2 a 4, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto della persona responsabile di tale luogo.
6.
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione, persona da contattare dell’impianto di recupero o smaltimento, tecnologia utilizzata ed eventuale indicazione di titolarità di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 14.
Se i rifiuti sono destinati a un’operazione intermedia di recupero o intermedia di smaltimento, devono essere fornite informazioni corrispondenti riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie di recupero o intermedie o non intermedie di smaltimento.
È necessario esibire la prova dell’autorizzazione dell’impianto ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE o, se l’impianto di recupero o smaltimento figura nell’allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
7.
Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
8.
Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
9.
Paese di spedizione e autorità competente interessata.
10.
Paesi di transito e autorità competenti interessate.
11.
Paese di destinazione e autorità competente interessata.
12.
Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
13.
Data o date previste per l’inizio della spedizione/delle spedizioni.
14.
Mezzi di trasporto previsti.
15.
Tragitto previsto e itinerario previsto se possibile, comprese eventuali alternative.
16.
Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza).
17.
Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l’inventario dettagliato dei rifiuti.
18.
Quantitativo minimo e massimo stimati.
19.
Tipo di imballaggio previsto.
20.
Designazione dell’operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.
21.
Se i rifiuti sono destinati al recupero:
a)
il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
b)
il quantitativo dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
c)
il valore presunto del materiale recuperato;
d)
il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
22.
Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, prove che dimostrino che le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte.
23.
Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza tra il notificatore, il destinatario e l’operatore dell’impianto in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti che è stato stipulato ed è efficace all’atto della notifica come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 7, e dall’articolo 6.
24.
Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza tra il produttore di rifiuti, il nuovo produttore di rifiuti o il raccoglitore e l’intermediario o il commerciante, qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
25.
Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente (o, qualora l’autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l’esistenza), al momento della notifica o, qualora l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 8, e dall’articolo 7.
26.
Dichiarazione del notificatore del fatto che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica.
27.
Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.
Parte 2: Informazioni da fornire nel documento di movimento o da allegare ad esso:
Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.
1.
Numero d’ordine e numero complessivo di spedizioni.
2.
Data di inizio della spedizione.
4.
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
5.
Tragitto e itinerario, ove possibile, comprese eventuali alternative, come indicato nel documento di notifica, in caso di circostanze impreviste.
8.
Numero di identificazione del container, se del caso.
9.
Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
10.
Dichiarazione firmata dal notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.
11.
Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.
Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti
1.
Tipo e durata dell’autorizzazione di esercizio di cui è titolare l’impianto di recupero o smaltimento.
2.
Copia dell’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.
3.
Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4.
Le distanze di trasporto tra il luogo in cui la spedizione ha inizio e l’impianto, compresi itinerari alternativi.
5.
In caso di trasporto intermodale, il luogo o i luoghi in cui avrà luogo il trasferimento.
6.
Informazioni sui costi del trasporto di rifiuti tra il notificatore e l’impianto.
7.
Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
8.
Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
9.
Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
10.
Descrizione del processo di trattamento dell’impianto che riceve i rifiuti.
11.
Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell’esistenza di detti documenti.
12.
Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui all’articolo 5, paragrafo 8, e all’articolo 7.
13.
Copia o prova della polizza di assicurazione della responsabilità civile
14.
Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica.
15.
Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.
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ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
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ALLEGATO III
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a)
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
b)
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
Parte I
Rifiuti elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea (
16
).
Ai fini del presente regolamento:
a)
tutti i riferimenti all’allegato IX della convenzione di Basilea, elenco A, si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;
b)
alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili (
17
) ivi elencate;
c)
la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;
d)
la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
▼M1 —————
▼B
f)
la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
g)
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
|
EU3011 (
18
)
|
Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell’allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell’allegato IV, parte I):
i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (
19
) e destinati a essere riciclati:
—
–rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
20
) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
—
acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
—
polietilene tereftalato (PET)
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
21
) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
—
resine melammine formaldeidi
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (21) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (
22
):
—
perfluoroetilene/propilene (FEP)
—
perfluoroalcossi alcani
—
tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
—
tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
—
fluoruro di polivinile (PVF)
—
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
—
politetrafluoroetilene (PTFE)
—
— cloruro di polivinile (PVC)
|
Parte II
Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli
|
GB040
|
7112
2620 30
2620 91
|
Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni
|
Altri rifiuti contenenti metalli
|
GC010
|
|
Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe ()
|
|
GC020
|
|
Rottami elettronici (ad esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi ()
|
|
GC030
|
ex 8908 00
|
Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi ()
|
|
GC050
|
|
Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (ad esempio ossido di alluminio, zeoliti)
|
(1)
La dicitura «adeguatamente vuotate» è intesa come presunzione di piena conformità rispetto alle norme e alle linee guida internazionali sul riciclaggio delle navi.
►M1
(2)
La voce GC010 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.
◄
►M1
(3)
La voce GC020 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.
◄
|
Rifiuti di vetro in forma non dispersibile
|
GE020
|
ex 7001
ex 7019 39
|
Rifiuti di fibre di vetro
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Rifiuti ceramici in forma non dispersibile
|
GF010
|
|
Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l’uso)
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
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GG030
|
ex 2621
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Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
|
|
GG040
|
ex 2621
|
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
|
Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall’utilizzo del cuoio
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GN010
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ex 0502 00
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Rifiuti di peli e setole di maiale, pecora e cinghiale o di peli di tasso ed altre forme di peli per pennelli
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|
GN020
|
ex 0503 00
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Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto
|
|
GN030
|
ex 0505 90
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Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione
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|
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ALLEGATO III A MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)
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ALLEGATO III A
MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)
1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele di rifiuti non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale da:
a)
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
b)
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
2. Le miscele di rifiuti seguenti sono ricomprese nel presente allegato:
a)
miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
b)
miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
c)
miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;
d)
miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
e)
miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.
3. Le miscele di rifiuti seguenti classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
a)
miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;
b)
miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;
c)
miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;
d)
miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
e)
miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;
f)
miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;
g)
miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.
4. Per le spedizioni destinate al riciclaggio all’interno dell’Unione le miscele di rifiuti seguenti (
23
) classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
a)
miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;
b)
miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;
c)
miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a «perfluoroalcossi alcani».
|
|
ALLEGATO III B RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
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ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a)
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
b)
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:
|
BEU04
|
Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea
|
|
BEU05
|
Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri
|
3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031.
|
|
ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (24) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
|
ALLEGATO IV
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (
24
) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
Parte I
Rifiuti elencati agli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea (
25
).
Ai fini del presente regolamento:
a)
tutti i riferimenti fatti all’elenco B nell’allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato III del presente regolamento;
b)
alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell’allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);
▼M1
c)
la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce OCSE GG040 dell’allegato III, parte II;
▼B
d)
la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l’elettrolisi dell’alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;
e)
la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;
f)
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
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EU48
|
Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce EU3011 nell’allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall’allegato III A, punto 4.
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▼M1
g)
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II.
▼B
Parte II
Rifiuti contenenti metalli
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AA010
|
2619 00
|
Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio ()
|
|
AA060
|
2620 50
|
Ceneri e residui di vanadio ()
|
|
AA190
|
8104 20
ex 8104 30
|
Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
|
(1)
Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.
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Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
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AB030
|
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli
|
|
AB070
|
|
Sabbie usate in operazioni di fonderia
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|
AB120
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ex 2812 90
ex 3824
|
Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove
|
|
AB130
|
|
Sabbia usata per limatura
|
|
AB150
|
ex 3824 90
|
Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
|
AC060
|
ex 3819 00
|
Fluidi idraulici
|
|
AC070
|
ex 3819 00
|
Fluidi per freni
|
|
AC080
|
ex 3820 00
|
Fluidi antigelo
|
|
AC150
|
|
Clorofluorocarburi
|
|
AC160
|
|
Idrocarburi alogenati (halon)
|
|
AC170
|
ex 4403 10
|
Rifiuti di legno o di sughero trattati
|
|
AC250
|
|
Tensioattivi
|
|
AC260
|
ex 3101
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letame liquido da porcilaia; feci
|
|
AC270
|
|
Fanghi di depurazione
|
|
AC300
|
|
Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell’allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)
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Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
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AD090
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ex 3824 90
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Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove
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AD100
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Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche
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AD120
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ex 3914 00
ex 3915
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Resine a scambio ionico
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AD150
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Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)
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Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
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RB020
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ex 6815
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Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto
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ALLEGATO V ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL’ARTICOLO 39
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ALLEGATO V
ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL’ARTICOLO 39
Introduzione
1. Il presente allegato si applica fatta salva la direttiva 2008/98/CE.
2. Il presente allegato si compone di due parti. L’articolo 39 fa ulteriormente riferimento all’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è contemplato o meno dal divieto di esportazione di cui all’articolo 39 del presente regolamento, l’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando l’elenco A della parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nell’elenco A della parte 1 del presente allegato e non elencato come rifiuto pericoloso nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si deve verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.
3. I rifiuti inseriti nell’elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:
a)
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
b)
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
Parte 1 (
26
)
Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)
|
A1
|
Rifiuti di metalli o contenenti metalli
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A1010
|
Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno degli elementi seguenti:
esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B
|
|
A1020
|
Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno degli elementi seguenti:
—
antimonio; composti dell’antimonio
—
berillio; composti del berillio
—
cadmio; composti del cadmio
—
piombo; composti del piombo
—
selenio; composti del selenio
—
tellurio; composti del tellurio
|
|
A1030
|
Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno degli elementi seguenti:
—
arsenico; composti dell’arsenico
—
mercurio; composti del mercurio
—
tallio; composti del tallio
|
|
A1040
|
Rifiuti che hanno come componenti uno degli elementi seguenti:
—
composti esavalenti del cromo
|
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A1050
|
Fanghi da galvanizzazione
|
|
A1060
|
Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
|
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A1070
|
Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite ecc.
|
|
A1080
|
Residui di zinco non riportati nell’elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III
|
|
A1090
|
Ceneri prodotte dall’incenerimento di cavi isolati di rame
|
|
A1100
|
Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
|
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A1110
|
Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
|
|
A1120
|
Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
|
|
A1130
|
Reattivi d’attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
|
|
A1140
|
Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
|
|
A1150
|
Ceneri di metalli preziosi prodotte dall’incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell’elenco B (
27
)
|
|
A1160
|
Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
|
|
A1170
|
Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell’elenco B. Batterie non incluse nell’elenco B che contengono sostanze di cui all’allegato
I
in quantità tale da renderle pericolose
|
▼M1
|
A1181
|
Rifiuti elettrici ed elettronici (cfr. la voce corrispondente Y49 dell’allegato V, parte 2, elenco A):
—
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
—
contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, oppure
—
con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti:
—
vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell’elenco A
—
batterie incluse nell’elenco A
—
interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio
—
condensatori contenenti PCB
—
componenti contenenti amianto
—
determinate piastre di circuiti
—
determinati dispositivi di visualizzazione
—
determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato
—
componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’elenco A;
—
rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un’altra voce dell’elenco A
|
▼B
|
A1190
|
Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB4
(
28
), piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell’allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell’allegato III
|
|
A2
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
|
|
A2010
|
Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
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|
A2020
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Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B
|
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A2030
|
Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell’elenco B
|
|
A2040
|
Gesso proveniente da processi dell’industria chimica, quando contiene componenti elencati nell’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2080)
|
|
A2050
|
Rifiuti di amianto (polveri e fibre)
|
|
A2060
|
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2050)
|
|
A3
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
|
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A3010
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Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio
|
|
A3020
|
Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria
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|
A3030
|
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo
|
|
A3040
|
Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)
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|
A3050
|
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B4020)
|
|
A3060
|
Rifiuti di nitrocellulosa
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A3070
|
Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi
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A3080
|
Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell’elenco B
|
|
A3090
|
Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B3100)
|
|
A3100
|
Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B3090)
|
|
A3110
|
Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B3110)
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A3120
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Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione
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A3130
|
Rifiuti di composti organici del fosforo
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A3140
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Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell’elenco B
|
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A3150
|
Rifiuti di solventi organici alogenati
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A3160
|
Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici
|
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A3170
|
Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
|
|
A3180
|
Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg (
29
)
|
|
A3190
|
Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici
|
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A3200
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Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2130)
|
|
A3210
|
Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella presente parte, elenco B, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)
|
|
A4
|
Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
|
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A4010
|
Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull’elenco B
|
|
A4020
|
Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell’ambito di progetti di ricerca
|
|
A4030
|
Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti (
30
) o non più idonei alla loro funzione originaria
|
|
A4040
|
Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno (
31
)
|
|
A4050
|
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
—
cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
|
|
A4060
|
Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
|
|
A4070
|
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B4010)
|
|
A4080
|
Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell’elenco B)
|
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A4090
|
Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2120)
|
|
A4100
|
Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell’inquinamento industriale per l’abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell’elenco B
|
|
A4110
|
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
—
qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani
—
qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine
|
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A4120
|
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi
|
|
A4130
|
Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III
|
|
A4140
|
Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (
32
), corrispondenti alle categorie riportate nell’allegato I e aventi le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III
|
|
A4150
|
Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell’uomo e/o sull’ambiente
|
|
A4160
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Carbone attivo esausto non riportato nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2060)
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Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)
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B1
|
Rifiuti di metalli o contenenti metalli
|
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B1010
|
Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
—
metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
—
rottami di ferro e acciaio
—
rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
|
|
B1020
|
Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.):
—
rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
|
|
B1030
|
Metalli refrattari contenenti residui
|
|
B1031
|
Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.
|
|
B1040
|
Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
|
|
B1050
|
Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III (
33
)
|
|
B1060
|
Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
|
|
B1070
|
Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III
|
|
B1080
|
Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III o le caratteristiche di pericolosità H4.3 (
34
)
|
|
B1090
|
Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
|
|
B1100
|
Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:
—
schiumature e scorie di zinco:
—
scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
—
scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
—
scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
—
scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
—
schiumature da fonderia di zinco
—
schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
—
scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III
—
rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
—
scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
—
tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
|
▼M1 —————
▼B
|
B1115
|
Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell’elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell’allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l’incenerimento all’aperto
|
|
B1120
|
Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno degli elementi seguenti:
|
—
|
metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A
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scandio
vanadio
manganese
cobalto
rame
ittrio
niobio
afnio
tungsteno
|
titanio
cromo
ferro
nichel
zinco
zirconio
molibdeno
tantalio
renio
|
|
—
|
lantanidi (metalli delle terre rare):
|
lantanio
praseodimio
samario
gadolinio
disprosio
erbio
itterbio
|
cerio
neodimio
europio
terbio
olmio
tulio
lutezio
|
|
|
B1130
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Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
|
|
B1140
|
Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
|
|
B1150
|
Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati
|
|
B1160
|
Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A1150)
|
|
B1170
|
Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di pellicole fotografiche
|
|
B1180
|
Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico
|
|
B1190
|
Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
|
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B1200
|
Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
|
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B1210
|
Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio
|
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B1220
|
Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
|
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B1230
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Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
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B1240
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Scaglie di laminazione dell’ossido di rame
|
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B1250
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Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
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B2
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Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
|
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B2010
|
Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
—
rifiuti di grafite naturale
—
rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo
—
rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
—
rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
|
|
B2020
|
Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
—
vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
|
|
B2030
|
Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
—
rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
—
fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove
|
|
B2040
|
Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
—
solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico
—
rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici
—
scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
—
calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)
—
cloruri di sodio, calcio e potassio
—
carborundum (carburo di silicio)
—
rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
|
|
B2050
|
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A2060)
|
|
B2060
|
Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all’allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell’acqua potabile, dai processi dell’industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4160)
|
|
B2070
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Fanghi di fluoruro di calcio
|
|
B2080
|
Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell’industria chimica non inclusi nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A2040)
|
|
B2090
|
Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall’elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall’industria metallurgica)
|
|
B2100
|
Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
|
|
B2110
|
Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5 )
|
|
B2120
|
Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5 , non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4090)
|
|
B2130
|
Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (
35
) (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3200)
|
|
B3
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
|
|
B3011 (
36
)
|
Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)
—
i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati (
37
) in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (
38
):
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
39
) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
—
acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
—
polietilene tereftalato (PET)
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
40
) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
—
resine melammine formaldeidi
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente
19
(40) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (
41
):
—
perfluoroetilene/propilene (FEP)
—
perfluoroalcossi alcani:
—
tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
—
tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
—
fluoruro di polivinile (PVF)
—
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
—
miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato (
42
) separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (
43
).
|
|
B3020
|
Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
I materiali seguenti purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
—
carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
—
altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
—
carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
—
altri, includendo ma non limitatamente a:
|
|
B3026
|
I rifiuti seguenti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III:
—
frazione di plastica non separabile
—
frazione di plastica-alluminio non separabile
|
|
B3027
|
Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.
|
|
B3030
|
Rifiuti tessili
I materiali seguenti, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
—
cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):
—
cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati
—
pettinacce di lana o di peli fini di animali
—
altri cascami di lana o di peli fini di animali
—
cascami di peli grossolani di animali
—
cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)
—
cascami di filatura (compresi i cascami di fili)
—
stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)
—
stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
—
stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
—
stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco
—
stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)
—
stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove
—
cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:
—
indumenti ed altri articoli tessili usurati
—
stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
|
|
B3035
|
Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti
|
|
B3040
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Rifiuti di gomma
I materiali seguenti, purché non mescolati con altri rifiuti:
—
rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)
—
altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)
|
|
B3050
|
Rifiuti di legno e sughero non trattati:
—
rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari
—
Rifiuti di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
|
|
B3060
|
Rifiuti dell’industria agroalimentare, purché non infettivi:
—
rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove
—
degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
—
rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati
—
gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao
—
altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
|
|
B3065
|
Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all’allegato III
|
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B3070
|
I rifiuti seguenti:
—
micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali
|
|
B3080
|
Rifiuti, trucioli e residui di gomma
|
|
B3090
|
Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3100)
|
|
B3100
|
Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3090)
|
|
B3110
|
Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3110)
|
|
B3120
|
Rifiuti di coloranti alimentari
|
|
B3130
|
Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici non pericolosi incapaci di formare perossidi
|
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B3140
|
Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV A
|
|
B4
|
Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
|
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B4010
|
Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4070)
|
|
B4020
|
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell’elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3050)
|
▼M1 —————
▼B
Parte 2
Elenco A [allegato II della convenzione di Basilea]
|
Y46
|
Rifiuti domestici (
44
)
|
|
Y47
|
Residui dell’incenerimento di rifiuti domestici
|
|
Y48
|
Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:
—
rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nella parte 1, elenco A, dell’allegato V)
—
i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati (
45
) in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (
46
):
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
47
) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
—
acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
—
polietilene tereftalato (PET)
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
48
) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
—
resine melammine formaldeidi
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente
27
(48) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (
49
):
—
perfluoroetilene/propilene (FEP)
—
perfluoroalcossi alcani:
—
tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
—
tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
—
fluoruro di polivinile (PVF)
—
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
—
miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato (
50
) separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (
51
).
|
▼M1
|
Y49
|
Rifiuti elettrici ed elettronici:
—
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
—
che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, e
—
in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III
—
componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’allegato II o IX
—
rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’allegato II o IX.
|
▼B
Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II) (
52
)
Rifiuti contenenti metalli
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AA010
|
2619 00
|
Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio ()
|
|
AA060
|
2620 50
|
Ceneri e residui di vanadio
|
|
AA190
|
8104 20
ex 8104 30
|
Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
|
(1)
Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
|
AB030
|
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli
|
|
AB070
|
|
Sabbie usate in operazioni di fonderia
|
|
AB120
|
ex 2812 90
|
Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove
|
|
|
ex 3824
|
|
|
AB150
|
ex 3824 90
|
Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
|
AC060
|
ex 3819 00
|
Fluidi idraulici
|
|
AC070
|
ex 3819 00
|
Fluidi per freni
|
|
AC080
|
ex 3820 00
|
Fluidi antigelo
|
|
AC150
|
|
Clorofluorocarburi
|
|
AC160
|
|
Idrocarburi alogenati (halon)
|
|
AC170
|
ex 4403 10
|
Rifiuti di legno o di sughero trattati
|
Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
|
AD090
|
ex 3824 90
|
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove
|
|
AD100
|
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche
|
|
AD120
|
ex 3914 00
|
Resine a scambio ionico
|
|
|
ex 3915
|
|
|
AD150
|
|
Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)
|
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
|
RB020
|
ex 6815
|
Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto
|
|
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ALLEGATO VI MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
|
ALLEGATO VI
MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
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Autorità competente
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Impianto di recupero
|
Identificazione dei rifiuti
|
Periodo di validità
|
Quantitativo totale con autorizzazione preventiva
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Nome e numero dell’impianto di recupero
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Indirizzo
|
Operazione/i di recupero (+ codice/i R)
|
Tecnica utilizzata (6):
|
(codice/codici)
|
dal
|
al
|
(tonnellate (Mg)]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5
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ALLEGATO VIII
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ALLEGATO IX RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1
|
ALLEGATO IX
RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1
Parte 1
Legislazione dell’Unione concepita per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti
1. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti).
2. Oltre alla direttiva quadro sui rifiuti, gli atti legislativi dell’Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per le operazioni di trattamento dei rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:
a)
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (
53
);
b)
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.
3. Anche gli atti legislativi dell’Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per flussi specifici di rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:
a)
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
b)
direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);
c)
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
d)
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;
e)
direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
f)
regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.
Parte 2
Orientamenti internazionali sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti
1. Linee guida adottate ai sensi della convenzione di Basilea:
a)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in una discarica specialmente allestita (D5) (
54
);
b)
direttive tecniche sull’incenerimento ecologicamente corretto dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti oggetto delle operazioni di smaltimento D10 e R1 (
55
);
c)
direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (
56
);
d)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (
57
);
e)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (
58
);
f)
direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (
59
);
g)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (
60
);
h)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (
61
);
i)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati, acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati; (
62
)
j)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (
63
);
k)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dicofol, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (
64
);
l)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (
65
);
m)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (
66
);
n)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle sostanze prodotte non intenzionalmente seguenti, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene (
67
);
o)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati (
68
);
p)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (
69
);
q)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di rifiuti di plastica (
70
);
r)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici (
71
);
s)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (
72
);
t)
direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento (
73
);
u)
documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso (
74
);
v)
documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso (
75
);
w)
quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (
76
);
x)
manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti (
77
).
2. Linee guida adottate dall’OCSE:
a)
direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami (
78
).
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ALLEGATO X REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46
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ALLEGATO X
REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46
Parte A
Requisiti dettagliati per i terzi che effettuano audit
1. Un terzo che effettua audit a norma dell’articolo 46 è considerato indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, come pure dall’impianto sottoposto ad audit, se è documentato che:
a)
non è parte o non è sotto il controllo di tali entità;
b)
ha istituito e applica procedure che ne garantiscono l’imparzialità, tra cui:
i)
valutazione continuativa dei rischi per la sua imparzialità;
ii)
individuazione, eliminazione e attenuazione dei rischi per l’imparzialità derivanti da pressioni finanziarie, commerciali e di altro tipo;
iii)
valutazione dei rischi per l’imparzialità derivanti dalle relazioni del suo personale;
c)
è strutturato e gestito in modo da garantirne l’indipendenza e l’imparzialità, in particolare:
i)
è chiaramente identificabile all’interno del soggetto giuridico, se il soggetto giuridico svolge anche attività non connesse alle ispezioni;
ii)
dispone di norme in materia di relazioni sull’attività di audit svolta;
iii)
il suo personale ha responsabilità chiaramente identificabili per quanto riguarda lo svolgimento degli audit.
2. Si considera che un terzo che effettua audit a norma dell’articolo 46 possieda qualifiche adeguate nel settore degli audit e del trattamento dei rifiuti se dispone di un numero sufficiente di membri del personale qualificati, direttamente o tramite subappalto, che seguono formazioni periodiche, e se il personale che partecipa alla realizzazione di tali audit ha un’esperienza professionale documentata nei settori seguenti:
a)
svolgimento di audit su impianti di trattamento dei rifiuti;
b)
operazioni di trattamento dei rifiuti;
c)
sistemi di gestione dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.
3. Al fine di dimostrare la conformità ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, un terzo che effettua audit potrebbe fare riferimento alla propria certificazione rispetto a norme riconosciute a livello dell’Unione o internazionale pertinenti per l’esecuzione degli audit di cui all’articolo 46, quali la norma ISO 19011:2018 o la norma ISO/IEC 17020:2012.
Parte B
Criteri designati per dimostrare che un impianto gestisce i rifiuti esportati dall’Unione in modo ecologicamente corretto
1. L’audit di cui all’articolo 46, paragrafo 3, verifica che l’impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione nelle sue effettive operazioni rispetti le condizioni seguenti:
a)
è autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione (prove da fornire, in particolare attraverso la produzione delle autorizzazioni o delle licenze corrispondenti) e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell’ambiente;
b)
è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di gestione dei rifiuti adeguata, di un’organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto meno verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;
c)
prevede e gestisce sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
i)
i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto; e
ii)
gli effetti negativi sull’ambiente causati dalle sue attività (in particolare attraverso misure adeguate adottate per monitorare e affrontare l’inquinamento di suolo, acqua ed aria, nonché altri fattori inquinanti (odore, rumore)];
d)
assicura la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l’impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattare tali rifiuti residui. A tal fine sono verificate quanto meno le informazioni concernenti:
—
il quantitativo di rifiuti che l’impianto è autorizzato a trattare conformemente alla sua autorizzazione/alle sue licenze;
—
il quantitativo di rifiuti che l’impianto riceve e recupera ogni anno;
—
il quantitativo di rifiuti residui prodotti dalle sue attività, nonché prove del fatto che tali rifiuti residui vengano trattati in un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato, anche in caso di esportazione;
e)
ha adottato misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra legate alle sue attività;
f)
stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione dei rifiuti come pure delle importazioni e delle esportazioni di rifiuti degli ultimi cinque anni; se l’impianto è in funzione da meno di cinque anni, stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti effettuate da quando è in funzione;
g)
non è stato condannato per aver commesso attività illegali legate all’importazione ed esportazione di rifiuti o alla gestione di rifiuti negli ultimi cinque anni;
h)
ha stabilito canali di segnalazione interna e procedure di segnalazione interna e di follow-up, che consentono ai lavoratori dell’impianto di segnalare le violazioni delle norme relative agli effetti negativi sull’ambiente se richiesto dalla legislazione del paese di destinazione.
2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l’audit prende in particolare in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:
a)
obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti, compresi quelli di cui alla parte 1 dell’allegato IX, e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa Unione;
b)
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate per talune attività nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (
79
).
3. Inoltre, come riferimento, sono presi in considerazione anche gli orientamenti di cui alla parte 2 dell’allegato IX.
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ALLEGATO XI
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ALLEGATO XII
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ALLEGATO XIII Tavola di concordanza
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ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza
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Regolamento (CE) n. 1013/2006
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Presente regolamento
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 1
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Articolo 1, paragrafi da 2 a 5
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Articolo 2
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Articolo 2, punti 1, 2, 4, 6, 7 bis, 9, 10, 12 e 13
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Articolo 3, secondo comma
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Articolo 2, punto 3
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Articolo 3, punto 1
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Articolo 2, punto 5
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Articolo 3, punto 2
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Articolo 2, punto 7
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Articolo 3, punto 3
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Articolo 2, punto 8
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Articolo 3, punto 4
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Articolo 2, punto 14
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Articolo 3, punto 5
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Articolo 2, punto 15
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Articolo 3, punto 6
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—
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Articolo 3, punto 7
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Articolo 2, paragrafo 11
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Articolo 3, punto 8
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Articolo 2, punto 16
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Articolo 3, punto 9, lettera b
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Articolo 2, punto 17
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Articolo 35, paragrafo 1
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Articolo 2, punto 18
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Articolo 3, punto 9
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Articolo 2, punto 19
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Articolo 3, punto 10
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Articolo 2, punto 20
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Articolo 3, punto 11
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Articolo 2, punto 21
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Articolo 3, punto 12
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Articolo 2, punto 22
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Articolo 3, punto 13
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Articolo 2, punto 23
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Articolo 3, punto 14
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Articolo 2, punto 24
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Articolo 3, punto 15
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Articolo 2, punto 25
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Articolo 3, punto 16
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Articolo 2, punto 26
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Articolo 3, punto 17
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Articolo 2, punto 27
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Articolo 3, punto 18
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Articolo 2, punto 28
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Articolo 3, punto 19
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Articolo 2, punto 29
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Articolo 3, punto 20
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Articolo 2, punto 30
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Articolo 3, punto 21
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Articolo 2, punto 31
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Articolo 3, punto 22
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Articolo 2, punto 32
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Articolo 3, punto 23
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Articolo 2, punto 33
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Articolo 3, punto 24
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Articolo 2, punto 34
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Articolo 3, punto 25
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Articolo 2, punto 35
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Articolo 3, punto 26
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|
Articolo 2, punto 35 bis
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Articolo 3, punto 27
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—
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Articolo 3, punti 28, 29 e 30
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articolo 4
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Articolo 5
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Articolo 5
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Articolo 6
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Articolo 6
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Articolo 7
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Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo e terzo comma
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—
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Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4, e articolo 8
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Articolo 8
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Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 9
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Articolo 9
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Articolo 10
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Articolo 10
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Articolo 11
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Articolo 11
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Articolo 12
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Articolo 12
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Articolo 13
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Articolo 13
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Articolo 14
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Articolo 14
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Articolo 15
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Articolo 15
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Articolo 16
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Articolo 16
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Articolo 17
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Articolo 17
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Articolo 18
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Articolo 18
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Articolo 19
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Articolo 19
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Articolo 20
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Articolo 20
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Articolo 21
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Articolo 21
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Articolo 22
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Articolo 22
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—
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Articolo 23
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Articolo 23
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Articolo 24
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Articolo 24
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Articolo 25
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Articolo 25
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Articolo 26
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Articolo 26
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Articolo 27
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Articolo 27
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Articolo 28
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Articolo 28
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Articolo 29
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Articolo 29
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Articolo 30
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Articolo 30
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Articolo 31
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—
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Articolo 32
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—
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Articolo 33
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Articolo 31
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Articolo 34
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Articolo 32
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Articolo 35
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Articolo 33
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Articolo 36
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Articolo 34
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Articolo 37
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Articolo 35
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Articolo 38
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Articolo 36
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Articolo 39
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Articolo 37
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Articoli da 40 a 43
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Articolo 38
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Articolo 44
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—
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Articolo 45
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—
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Articolo 46
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—
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Articolo 47
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Articolo 39
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Articolo 48
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Articolo 40
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Articolo 49
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Articolo 41
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Articolo 50
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Articolo 42
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Articolo 51
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Articolo 43
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Articolo 52
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Articolo 44
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Articolo 53
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Articolo 45
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Articolo 54
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Articolo 46
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Articolo 56
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Articolo 47
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Articolo 57
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Articolo 48
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Articolo 58
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Articolo 49, paragrafi 1 e 2
|
Articolo 59
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|
Articolo 49, paragrafo 3
|
Articolo 55
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|
Articolo 50, paragrafo 1
|
Articolo 63
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|
Articolo 50, paragrafi 2 e 3
|
Articolo 60
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|
Articolo 50, paragrafo 2 bis
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Articolo 62
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Articolo 50, paragrafi da 4 a 4 sexies
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Articolo 61
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—
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Articolo 64
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Articolo 50, paragrafi da 5 a 7
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Articolo 65
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—
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Articolo 66
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—
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Articolo 67
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—
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Articolo 68
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—
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Articolo 69
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—
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Articolo 70
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—
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Articolo 71
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—
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Articolo 72
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Articolo 51
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Articolo 73, paragrafi da 1 a 4, primo e quarto comma
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—
|
Articolo 73, paragrafo 4, secondo e terzo comma, e paragrafo 5
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Articolo 52
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Articolo 74
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Articolo 53
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Articolo 75
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Articolo 54
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Articolo 76
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Articolo 55
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Articolo 77
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Articolo 56
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Articolo 78
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Articolo 57
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Articolo 58
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Articolo 79
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Articolo 58 bis
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Articolo 80
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Articolo 59 bis
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Articolo 81
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Articolo 82
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—
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Articolo 83
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Articolo 60
|
Articolo 84
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Articoli da 61 e 62
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Articolo 85
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Articolo 63
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—
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Articolo 64
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Articolo 86
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Allegati I A, I B e I C
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Allegati I A, I B e I C
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Allegato II
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Allegato II
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Allegato III
|
Allegato III
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Allegato III A
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Allegato III A
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Allegato III B
|
Allegato III B
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Allegato IV
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Allegato IV
|
|
Allegato IV A
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---
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Allegato V
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Allegato V
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Allegato VI
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Allegato VI
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Allegato VII
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Allegato VII
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Allegato VIII
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Allegato IX, parte 1
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Allegato VIII
|
Allegato IX, parte 2
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|
Allegato X
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Allegato IX
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Allegato XI
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—
|
Allegato XII
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|
—
|
Allegato XIII
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|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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