+Articolo 63 2.

Articolo 63 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:

a) 

la natura, la gravità e l’entità della violazione;

b) 

se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;

c) 

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

d) 

i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e) 

il danno ambientale causato dalla violazione;

f) 

qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;

g) 

il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;

h) 

qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito