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+Articolo 63 2. |
Articolo 63 2.Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
a)
la natura, la gravità e l’entità della violazione;
b)
se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
d)
i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e)
il danno ambientale causato dalla violazione;
f)
qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;
g)
il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;
h)
qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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