+Articolo 65 1.
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Articolo 65 1.
Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative a tale prevenzione e individuazione, anche sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti, e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l’osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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