+Articolo 65 Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento
---+Articolo 65 1.
---+Articolo 65 2.
---+Articolo 65 3.

Articolo 65 Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 65 1.
Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative a tale prevenzione e individuazione, anche sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti, e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l’osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66.
Articolo 65 2.
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità e i membri del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano altresì una o più autorità e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che le raccoglie e le mette a disposizione delle autorità e dei membri del loro personale di ruolo designati.
Articolo 65 3.
Un’autorità di uno Stato membro, su richiesta di un’autorità di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito