+Articolo 65 2.

Articolo 65 2.

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità e i membri del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano altresì una o più autorità e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che le raccoglie e le mette a disposizione delle autorità e dei membri del loro personale di ruolo designati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito