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+Articolo 65 3. |
Articolo 65 3.Un’autorità di uno Stato membro, su richiesta di un’autorità di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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