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+Articolo 67 5. |
Articolo 67 5.Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 4, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:
a)
nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;
b)
nei procedimenti penali dello Stato membro nei quali risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;
c)
nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli organi giurisdizionali nazionali e delle autorità competenti di valutare liberamente il valore probatorio delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma del paragrafo 4. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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