+Articolo 67 5.

Articolo 67 5.

Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 4, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:

a) 

nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;

b) 

nei procedimenti penali dello Stato membro nei quali risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;

c) 

nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli organi giurisdizionali nazionali e delle autorità competenti di valutare liberamente il valore probatorio delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma del paragrafo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito