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+Articolo 73 5. |
Articolo 73 5.Dopo il 21 maggio 2029, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 39 a 46 ha garantito una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica, sia nell’UE che nei paesi in cui tali rifiuti sono stati esportati dall’Unione, nonché non ha comportato effetti negativi significativi sul trattamento dei rifiuti nazionali nei paesi importatori. Essa tiene conto delle informazioni e degli elementi forniti dagli Stati membri coinvolti nell’esportazione di rifiuti di plastica, dalle autorità competenti dei paesi di importazione, nonché dagli operatori economici e dalle organizzazioni della società civile. La relazione fornisce inoltre informazioni sull’evoluzione della capacità degli operatori dei rifiuti nell’Unione di gestire in maniera ecologicamente corretta i rifiuti di plastica prodotti negli Stati membri e importati nell’Unione. La relazione valuta inoltre se le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri abbiano contribuito a migliorare la gestione dei rifiuti di plastica, in particolare con riguardo alla classificazione dei rifiuti di plastica di cui alla voce EU3011. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento, che potrebbe includere condizioni più rigorose per l’esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi, compresi i divieti di esportazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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