+Articolo 78 1.

Articolo 78 1.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

a) 

delle autorità competenti a norma dell’articolo 75;

b) 

dei corrispondenti a norma dell’articolo 76;

c) 

se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’articolo 77.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito