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+Articolo 78 1. |
Articolo 78 1.Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
a)
delle autorità competenti a norma dell’articolo 75;
b)
dei corrispondenti a norma dell’articolo 76;
c)
se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’articolo 77. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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