+Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni
---+Articolo 78 1.
---+Articolo 78 2.
---+Articolo 78 3.
---+Articolo 78 4.
---+Articolo 78 5.
|
Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 78 1.
|
Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
a)
delle autorità competenti a norma dell’articolo 75;
b)
dei corrispondenti a norma dell’articolo 76;
c)
se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’articolo 77.
|
|
Articolo 78 2.
|
In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:
c)
indirizzi di posta elettronica;
e)
lingue accettabili dalle autorità competenti.
|
|
Articolo 78 3.
|
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
|
|
Articolo 78 4.
|
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative modifiche sono trasmesse alla Commissione per via elettronica.
|
|
Articolo 78 5.
|
La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, designati e li aggiorna ove opportuno.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|