+Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni
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Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 78 1.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

a) 

delle autorità competenti a norma dell’articolo 75;

b) 

dei corrispondenti a norma dell’articolo 76;

c) 

se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’articolo 77.

Articolo 78 2.

In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

a) 

nomi;

b) 

indirizzi postali;

c) 

indirizzi di posta elettronica;

d) 

numeri telefonici;

e) 

lingue accettabili dalle autorità competenti.

Articolo 78 3.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 78 4.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative modifiche sono trasmesse alla Commissione per via elettronica.
Articolo 78 5.
La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, designati e li aggiorna ove opportuno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito