+ALLEGATO IX RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IX RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1




ALLEGATO IX

RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1

Parte 1

Legislazione dell’Unione concepita per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti).

2. Oltre alla direttiva quadro sui rifiuti, gli atti legislativi dell’Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per le operazioni di trattamento dei rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:

a) 

direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( 53 );

b) 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.

3. Anche gli atti legislativi dell’Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per flussi specifici di rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:

a) 

direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

b) 

direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

c) 

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

d) 

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

e) 

direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

f) 

regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Parte 2

Orientamenti internazionali sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1. Linee guida adottate ai sensi della convenzione di Basilea:

a) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in una discarica specialmente allestita (D5) ( 54 );

b) 

direttive tecniche sull’incenerimento ecologicamente corretto dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti oggetto delle operazioni di smaltimento D10 e R1 ( 55 );

c) 

direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) ( 56 );

d) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ( 57 );

e) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido ( 58 );

f) 

direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati ( 59 );

g) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ( 60 );

h) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ( 61 );

i) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati, acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati; ( 62 )

j) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 63 );

k) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dicofol, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 64 );

l) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 65 );

m) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 66 );

n) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle sostanze prodotte non intenzionalmente seguenti, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene ( 67 );

o) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati ( 68 );

p) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 69 );

q) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di rifiuti di plastica ( 70 );

r) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici ( 71 );

s) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 72 );

t) 

direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento ( 73 );

u) 

documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso ( 74 );

v) 

documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso ( 75 );

w) 

quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ( 76 );

x) 

manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti ( 77 ).

2. Linee guida adottate dall’OCSE:

a) 

direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami ( 78 ).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito