|
+ALLEGATO IV DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA |
ALLEGATO IV DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVAALLEGATO IV DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA I. La Repubblica portoghese può mantenere o introdurre fino al 31 dicembre 1990 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco I infra >SPAZIO PER TABELLA> II. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre, rispettivamente fino al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva, relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco II infra. >SPAZIO PER TABELLA> Tipo di operazioni Voci della nomenclatura III. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre fino al 31 dicembre 1992 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva e relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco III infra: >SPAZIO PER TABELLA> IV. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei movimenti dei capitali di cui all'elenco IV infra: >SPAZIO PER TABELLA> 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|