+ALLEGATO IV DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA

ALLEGATO IV DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA

ALLEGATO IV

DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA

I. La Repubblica portoghese può mantenere o introdurre fino al 31 dicembre 1990 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco I infra

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre, rispettivamente fino al

31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva, relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco II infra.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tipo di operazioni

Voci della

nomenclatura

III. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre fino al 31 dicembre 1992 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva e relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco III infra:

>SPAZIO PER TABELLA>

IV. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono differire fino al

31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei movimenti dei capitali di cui all'elenco IV infra:

>SPAZIO PER TABELLA>

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: None -Doknr: CELEX:31988L0361
  • EULAW_BG -

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