+Articolo 4 2.

Articolo 4 2.

La politica in materia di gestione delle risorse TIC di cui al paragrafo 1:

a) 

prescrive il monitoraggio e la gestione del ciclo di vita delle risorse TIC identificate e classificate in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;

b) 

prescrive che l’entità finanziaria tenga registrazioni di tutti gli elementi seguenti:

i) 

l’identificativo univoco di ciascuna risorsa TIC;

ii) 

informazioni sull’ubicazione, fisica o logica, di tutte le risorse TIC;

iii) 

la classificazione di tutte le risorse TIC di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2254;

iv) 

l’identità dei proprietari delle risorse TIC;

v) 

le funzioni o i servizi commerciali supportati dalla risorsa TIC;

vi) 

i requisiti di continuità operativa delle TIC, compresi gli obiettivi di tempo di ripristino e punto di ripristino;

vii) 

se la risorsa TIC può essere o è esposta a reti esterne, compreso Internet;

viii) 

i collegamenti e le interdipendenze tra le risorse TIC e le funzioni commerciali che utilizzano ciascuna risorsa TIC;

ix) 

se applicabile, per tutte le risorse TIC, le date di fine dei servizi di assistenza regolare, estesa e personalizzata del fornitore terzo di servizi TIC, dopo le quali tali risorse TIC non sono più supportate dal loro fornitore o da un fornitore terzo di servizi TIC;

c) 

per le entità finanziarie diverse dalle microimprese, prescrive che tali entità finanziarie conservino i registri delle informazioni necessarie per effettuare una valutazione specifica dei rischi informatici su tutti i sistemi di TIC legacy di cui all’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito