+Articolo 6 2.

Articolo 6 2.

Le entità finanziarie elaborano la politica in materia di cifratura e controlli crittografici di cui al paragrafo 1 sulla base dei risultati di una classificazione dei dati approvata e di una valutazione dei rischi informatici. La politica contiene norme relative a tutti gli aspetti seguenti:

a) 

la cifratura dei dati a riposo e in transito;

b) 

la cifratura dei dati in uso, ove necessario;

c) 

la cifratura delle connessioni di rete interne e del traffico con l’esterno;

d) 

la gestione delle chiavi crittografiche di cui all’articolo 7, che stabilisce le norme sul corretto uso, la protezione e il ciclo di vita delle chiavi crittografiche.

Ai fini della lettera b), qualora non sia possibile la cifratura dei dati in uso, le entità finanziarie trattano i dati in uso in un ambiente separato e protetto o adottano misure equivalenti per garantire la riservatezza, l’integrità, l’autenticità e la disponibilità dei dati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito