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+Articolo 6 2. |
Articolo 6 2.Le entità finanziarie elaborano la politica in materia di cifratura e controlli crittografici di cui al paragrafo 1 sulla base dei risultati di una classificazione dei dati approvata e di una valutazione dei rischi informatici. La politica contiene norme relative a tutti gli aspetti seguenti:
a)
la cifratura dei dati a riposo e in transito;
b)
la cifratura dei dati in uso, ove necessario;
c)
la cifratura delle connessioni di rete interne e del traffico con l’esterno;
d)
la gestione delle chiavi crittografiche di cui all’articolo 7, che stabilisce le norme sul corretto uso, la protezione e il ciclo di vita delle chiavi crittografiche. Ai fini della lettera b), qualora non sia possibile la cifratura dei dati in uso, le entità finanziarie trattano i dati in uso in un ambiente separato e protetto o adottano misure equivalenti per garantire la riservatezza, l’integrità, l’autenticità e la disponibilità dei dati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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