+Articolo 20 1.

Articolo 20 1.

Nell’ambito del controllo dei diritti di gestione degli accessi, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche e procedure di gestione delle identità che garantiscano l’identificazione e l’autenticazione univoca delle persone fisiche e dei sistemi che accedono alle informazioni delle entità finanziarie per consentire l’assegnazione dei diritti di accesso utente in conformità dell’articolo 21.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito