+Articolo 20 1.
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Articolo 20 1.
Nell’ambito del controllo dei diritti di gestione degli accessi, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche e procedure di gestione delle identità che garantiscano l’identificazione e l’autenticazione univoca delle persone fisiche e dei sistemi che accedono alle informazioni delle entità finanziarie per consentire l’assegnazione dei diritti di accesso utente in conformità dell’articolo 21.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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