+Articolo 31 1.

Articolo 31 1.

Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 includono nel loro quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici tutti gli elementi seguenti:

a) 

la determinazione dei livelli di tolleranza per i rischi informatici, conformemente alla propensione al rischio dell’entità finanziaria;

b) 

l’identificazione e la valutazione dei rischi informatici a cui l’entità finanziaria è esposta;

c) 

la specifica delle strategie di attenuazione almeno per i rischi informatici che non rientrano nei livelli di tolleranza per i rischi dell’entità finanziaria;

d) 

il monitoraggio dell’efficacia delle strategie di attenuazione di cui alla lettera c);

e) 

l’identificazione e la valutazione dei rischi informatici e di sicurezza delle informazioni derivanti da qualsiasi modifica di rilievo del sistema di TIC o dei servizi TIC, dei processi o delle procedure e dai risultati dei test di sicurezza delle TIC e dopo qualsiasi incidente grave connesso alle TIC.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito