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+Articolo 31 1. |
Articolo 31 1.Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 includono nel loro quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici tutti gli elementi seguenti:
a)
la determinazione dei livelli di tolleranza per i rischi informatici, conformemente alla propensione al rischio dell’entità finanziaria;
b)
l’identificazione e la valutazione dei rischi informatici a cui l’entità finanziaria è esposta;
c)
la specifica delle strategie di attenuazione almeno per i rischi informatici che non rientrano nei livelli di tolleranza per i rischi dell’entità finanziaria;
d)
il monitoraggio dell’efficacia delle strategie di attenuazione di cui alla lettera c);
e)
l’identificazione e la valutazione dei rischi informatici e di sicurezza delle informazioni derivanti da qualsiasi modifica di rilievo del sistema di TIC o dei servizi TIC, dei processi o delle procedure e dai risultati dei test di sicurezza delle TIC e dopo qualsiasi incidente grave connesso alle TIC. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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