+Articolo 6 1
English - European Union -

Articolo 6 1

1.   La politica definisce un processo adeguato e proporzionato per la selezione e la valutazione dei potenziali fornitori terzi di servizi TIC, che consideri se il fornitore terzo di servizi TIC sia o no un fornitore di servizi TIC infragruppo, e prevede che l’entità finanziaria valuti, prima di concludere un accordo contrattuale, se il fornitore terzo di servizi TIC:

a)

gode della reputazione commerciale, possiede sufficienti capacità e competenze nonché adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche, è dotato di standard in materia di sicurezza dell’informazione e di una struttura organizzativa adeguata, attua la gestione dei rischi e i controlli interni e, se del caso, dispone delle necessarie autorizzazioni o registrazioni per fornire i servizi TIC a supporto della funzione essenziale o importante in modo affidabile e professionale;

b)

possiede la capacità di monitorare i pertinenti sviluppi tecnologici e di individuare le pratiche di punta in materia di sicurezza delle TIC e di attuarle, ove opportuno, per disporre di un quadro di resilienza operativa digitale efficace e solido;

c)

ricorre o intende ricorrere a subappaltatori TIC per l’esecuzione dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o di parti significative di essi;

d)

è situato in un paese terzo oppure tratta o conserva i dati in un paese terzo e, in tal caso, se tale pratica incide sul livello dei rischi operativi o reputazionali o sul rischio di incorrere in misure restrittive, inclusi embarghi e sanzioni, che potrebbero influire sulla capacità del fornitore terzo di servizi TIC di prestare i servizi TIC o dell’entità finanziaria di ricevere tali servizi TIC;

e)

aderisce ad accordi contrattuali che garantiscono all’entità finanziaria stessa, a terze parti designate e alle autorità competenti l’effettiva possibilità di effettuare audit presso il fornitore terzo di servizi TIC, anche in loco;

f)

agisce in modo etico e socialmente responsabile, rispetta i diritti umani e i diritti dei minori, compreso il divieto di lavoro minorile, rispetta i principi applicabili in materia di tutela ambientale e garantisce condizioni di lavoro adeguate.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito