+Articolo 2 Informazioni specifiche da fornire nelle notifiche iniziali
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Articolo 2 Informazioni specifiche da fornire nelle notifiche iniziali

Le notifiche iniziali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 contengono almeno tutte le informazioni specifiche seguenti:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 2 a)

il codice di riferimento dell’incidente assegnato dall’entità finanziaria;

Articolo 2 b)

la data e l’ora di individuazione e la classificazione dell’incidente a norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione (7);

Articolo 2 c)

una descrizione dell’incidente connesso alle TIC;

Articolo 2 d)

i criteri di cui agli articoli da 1 a 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772 in base ai quali l’entità finanziaria ha classificato l’incidente connesso alle TIC come grave;

Articolo 2 e)

gli Stati membri interessati dall’incidente connesso alle TIC;

Articolo 2 f)

informazioni sulle modalità di constatazione dell’incidente connesso alle TIC;

Articolo 2 g)

se disponibili, informazioni sull’origine dell’incidente connesso alle TIC;

Articolo 2 h)

informazioni che indichino se l’entità finanziaria abbia attivato un piano di continuità operativa;

Articolo 2 i)

se del caso, informazioni sulla riclassificazione dell’incidente connesso alle TIC da grave a non grave;

Articolo 2 j)

se disponibile, ogni altra informazione pertinente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito