+Articolo 5 1

Articolo 5 1

1.   Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo complessivo inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale per ciascuno dei due anni civili precedenti dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.

Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano a una divisione inferiore alla massima divisione del campionato nazionale di calcio dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito