1. Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo complessivo inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale per ciascuno dei due anni civili precedenti dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.
Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano a una divisione inferiore alla massima divisione del campionato nazionale di calcio dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.