3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o tramite operazioni collegate. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non supera 1 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal mezzo di pagamento.