+Articolo 6 Esenzioni per talune attività finanziarie
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Articolo 6 Esenzioni per talune attività finanziarie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1

1.   Fatta eccezione per le persone che esercitano un'attività di rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli obblighi stabiliti nel presente regolamento le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali persone soddisfino tutti i criteri seguenti:

a)

l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;

b)

l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;

c)

l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone;

d)

l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone;

e)

l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui all'articolo 3, punto 3), lettere da a) a d) o lettera g) del presente regolamento;

f)

l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico.

Articolo 6 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri prescrivono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia che è sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria.

Articolo 6 3

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o tramite operazioni collegate. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non supera 1 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal mezzo di pagamento.

Articolo 6 4

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri prescrivono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato complessivo della persona fisica o giuridica in questione.

Articolo 6 5

5.   Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6 6

6.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito