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+Articolo 11 3 |
Articolo 11 33. I soggetti obbligati forniscono alle funzioni di controllo della conformità risorse adeguate, anche in termini di personale e tecnologia, commisurate alle dimensioni, alla natura e ai rischi del soggetto obbligato per l'efficace svolgimento dei loro compiti e assicurano che alle persone responsabili di tali funzioni sia conferito il potere di proporre le misure necessarie per garantire l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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