1. Qualsiasi dipendente, o persona in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, che partecipa direttamente ai compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore è sottoposto a una valutazione commisurata ai rischi associati ai compiti svolti e il cui contenuto è approvato dall'incaricato della funzione di controllo della conformità in relazione a:
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a)
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capacità, conoscenze e competenze individuali per svolgere le proprie funzioni in maniera efficace;
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b)
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onorabilità, onestà e integrità.
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La valutazione di cui al primo comma è eseguita prima dello svolgimento delle attività da parte del dipendente o della persona in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, ed è ripetuta periodicamente. L'intensità delle valutazioni successive è determinata sulla base dei compiti affidati alla persona e dei rischi associati alla funzione che svolge.