3. Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa l'azione minima che i soggetti obbligati devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui all'articolo 16 e delle ulteriori azioni di supervisione richieste in tali casi.