7. I supervisori possono, direttamente o in cooperazione con altre autorità in tale Stato membro, esentare i soggetti obbligati dall'applicare, integralmente o parzialmente, le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in relazione alla moneta elettronica sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura del prodotto, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di mitigazione dei rischi:
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a)
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lo strumento di pagamento non può essere ricaricato e l'importo memorizzato elettronicamente non supera 150 EUR o il controvalore in moneta nazionale;
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b)
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lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi forniti dall'emittente o nell'ambito di una rete di prestatori di servizi;
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c)
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lo strumento di pagamento non è collegato a un conto di pagamento e non consente lo scambio degli importi memorizzati con contanti o cripto-attività;
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d)
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l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.
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