+Articolo 26 2

Articolo 26 2

2.   Nel contesto del controllo costante di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurano che i documenti, i dati o le informazioni pertinenti del cliente siano tenuti aggiornati.

Il periodo di tempo tra gli aggiornamenti delle informazioni relative al cliente a norma del primo comma dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari e in ogni caso non è superiore a:

a)

un anno, per i clienti ad alto rischio ai quali si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo;

b)

cinque anni, per tutti gli altri clienti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito