2. Nel contesto del controllo costante di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurano che i documenti, i dati o le informazioni pertinenti del cliente siano tenuti aggiornati.
Il periodo di tempo tra gli aggiornamenti delle informazioni relative al cliente a norma del primo comma dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari e in ogni caso non è superiore a:
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a)
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un anno, per i clienti ad alto rischio ai quali si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo;
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b)
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cinque anni, per tutti gli altri clienti.
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