+Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti
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---+Articolo 26 3
---+Articolo 26 4
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Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 26 1
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1. I soggetti obbligati esercitano un controllo costante sui rapporti d'affari, comprese le operazioni effettuate dal cliente nel corso di ciascun rapporto d'affari, per accertarsi che tali operazioni siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, della sua attività commerciale e del suo profilo di rischio e, se necessario, con le informazioni sull'origine e la destinazione dei fondi, nonché per individuare le operazioni da sottoporre a una valutazione più accurata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2.
Qualora i rapporti d'affari riguardino più di un prodotto o servizio, i soggetti obbligati assicurano che le misure di adeguata verifica della clientela interessino tutti i prodotti e servizi.
Qualora i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo abbiano rapporti d'affari con clienti che sono anche clienti di altri soggetti all'interno di tale gruppo, siano essi soggetti obbligati o imprese non sottoposti agli obblighi in materia di AML/CFT, essi tengono conto delle informazioni relative a tali altri rapporti d'affari ai fini del controllo del rapporto d'affari con i loro clienti.
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Articolo 26 2
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2. Nel contesto del controllo costante di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurano che i documenti, i dati o le informazioni pertinenti del cliente siano tenuti aggiornati.
Il periodo di tempo tra gli aggiornamenti delle informazioni relative al cliente a norma del primo comma dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari e in ogni caso non è superiore a:
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a)
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un anno, per i clienti ad alto rischio ai quali si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo;
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b)
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cinque anni, per tutti gli altri clienti.
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Articolo 26 3
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3. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati riesaminano e, se del caso, aggiornano le informazioni relative al cliente qualora:
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a)
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intervenga un cambiamento nelle circostanze pertinenti di un cliente;
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b)
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il soggetto obbligato abbia l'obbligo giuridico, nel corso dell'anno civile in questione, di contattare il cliente allo scopo di riesaminare qualsiasi informazione pertinente ai titolari effettivi o di conformarsi alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (42);
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c)
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vengano a conoscenza di un fatto pertinente che riguarda il cliente.
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Articolo 26 4
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4. Oltre al controllo costante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati verificano periodicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d). La frequenza di tale verifica è commisurata all'esposizione del soggetto obbligato e del rapporto d'affari ai rischi di mancata attuazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
Per gli enti creditizi e finanziari, la verifica di cui al primo comma è effettuata anche su eventuali nuove designazioni in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.
I requisiti di cui al presente paragrafo non sostituiscono l'obbligo di applicare le sanzioni finanziarie mirate né le prescrizioni più rigorose previste da altri atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale in materia di verifica della clientela rispetto agli elenchi delle sanzioni finanziarie mirate.
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Articolo 26 5
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5. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sul controllo costante di un rapporto d'affari e sul controllo delle operazioni effettuate nel contesto di tale rapporto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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