3. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti da un rapporto d'affari o da un'operazione occasionale, i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori di alto rischio potenziale di cui all'allegato III e degli orientamenti adottati dall'AMLA a norma dell'articolo 32, nonché di qualsiasi altro indicatore di alto rischio, quali notifiche effettuate dalla FIU e risultati della valutazione del rischio per l'intera attività di cui all'articolo 10.