+Articolo 43 1

Articolo 43 1

1.   Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 2, paragrafo1, punto 34). Gli Stati membri impongono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tale organizzazione internazionale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34). Tali elenchi includono inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello degli Stati membri. Gli Stati membri notificano tali elenchi, così come le eventuali modifiche apportate, alla Commissione e all'AMLA.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito