1. I soggetti obbligati possono ricorrere ad altri soggetti obbligati, situati in uno Stato membro o in un paese terzo, per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), a condizione che:
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a)
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gli altri soggetti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di conservazione dei documenti di cui al presente regolamento, o obblighi equivalenti quando gli altri soggetti obbligati sono stabiliti o risiedono o sono stabiliti in un paese terzo;
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b)
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il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT da parte degli altri soggetti obbligati sia sottoposto a supervisione in conformità del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640.
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Il soggetto obbligato che ricorre a un altro soggetto obbligato mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.