+Articolo 57 1

Articolo 57 1

1.   Nel caso di soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'articolo 51, affini ai trust espressi, come le fondazioni, i titolari effettivi sono tutte le seguenti persone fisiche:

a)

i fondatori;

b)

i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione;

c)

i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;

d)

i beneficiari, a meno che non si applichi l'articolo 59;

e)

qualsiasi altra persona fisica che controlli direttamente o indirettamente il soggetto giuridico.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito