+Articolo 64 4

Articolo 64 4

4.   I titolari effettivi di un istituto giuridico diverso dai trustee o dalle persone che ricoprono una posizione equivalente, i suoi agenti e i soggetti obbligati che gestiscono l'istituto giuridico, nonché qualsiasi persona e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee, che fanno parte della struttura di controllo a più livelli dell’istituto giuridico, forniscono ai trustee o alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché i trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente ottemperino agli obblighi del presente capo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito