4. I titolari effettivi di un istituto giuridico diverso dai trustee o dalle persone che ricoprono una posizione equivalente, i suoi agenti e i soggetti obbligati che gestiscono l'istituto giuridico, nonché qualsiasi persona e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee, che fanno parte della struttura di controllo a più livelli dell’istituto giuridico, forniscono ai trustee o alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché i trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente ottemperino agli obblighi del presente capo.