6. Nel caso di istituti giuridici le cui parti sono soggetti giuridici, se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo di tali soggetti giuridici, o se sussistono incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare il i titolari effettivi.