+Articolo 64 7

Articolo 64 7

7.   Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini forniscono quanto segue:

a)

una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;

b)

i dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico parte di un istituto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito