+Articolo 67 7

Articolo 67 7

7.   Qualora, al 10 luglio 2027, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione o gli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito all'esterno dell'Unione stessa, direttamente o tramite intermediari le informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici sono trasmesse al registro centrale e corredate da una motivazione per tale trasmissione entro il 10 gennaio 2028.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai soggetti giuridici o agli istituti giuridici che abbiano acquisito beni immobili nell'Unione prima del 1o gennaio 2014.

Gli Stati membri possono decidere, sulla base del rischio, che sia applicata una data anteriore e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito