+Articolo 68 2

Articolo 68 2

2.   Entro il 10 luglio 2026, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento, definendo:

a)

le categorie di violazioni soggette a sanzioni e le persone responsabili di tali violazioni;

b)

gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni soggette a sanzione;

c)

i criteri di cui tenere conto nel fissare il livello delle sanzioni.

La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al primo comma per garantire che siano individuate le pertinenti categorie di violazioni e che le relative sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito