2. I soggetti obbligati che intendono partecipare a un partenariato per la condivisione delle informazioni ne informano le rispettive autorità di supervisione le quali, se del caso, consultandosi tra loro e con le autorità incaricate di verificare il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, accertano che il partenariato per la condivisione delle informazioni disponga di meccanismi atti ad assicurare il rispetto del presente articolo e che sia stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 4, lettera h). Tale accertamento ha luogo prima che abbiano inizio le attività del partenariato per la condivisione di informazioni. Se del caso, le autorità di supervisione consultano altresì le FIU.
La responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale resta a carico dei partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni.