2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati possono decidere di sostituire la conservazione di copie delle informazioni con la conservazione dei riferimenti a tali informazioni, a condizione che la natura e il metodo di conservazione di tali informazioni garantiscano che i soggetti obbligati possano fornire immediatamente le informazioni alle autorità competenti e che le informazioni non possano essere modificate o alterate.
I soggetti obbligati che si avvalgono della deroga di cui al primo comma definiscono nelle procedure interne elaborate a norma dell'articolo 9 le categorie di informazioni per le quali conserveranno un riferimento anziché la copia o l'originale, nonché le procedure per il recupero delle informazioni in modo da poterle fornire alle autorità competenti su richiesta.